Art. 1.
(Finalità e obiettivi).

      1. La presente legge disciplina i corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support Defibrillation (BLSD) per i soccorritori non sanitari, in coerenza con quanto stabilito dall'accordo 27 febbraio 2003, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e dalle linee guida internazionali dell'International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), di seguito denominate «linee guida».
      2. I corsi di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di permettere l'utilizzo e il funzionamento in piena sicurezza del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno, di seguito denominato «DAE», per assicurare l'intervento sulle persone vittime di arresto cardiocircolatorio.